Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 23 novembre 2005, n. 62/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma
16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio) relativo alle istruzioni
tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso,
il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in
condizioni di sicurezza.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma,
così come modifi cato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2001, n. 1 (Norme
per il governo del territorio) ed in particolare l’articolo
82, comma 16, che prevede l’emanazione di apposite
istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive
per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota
in condizioni di sicurezza;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 22 30.11.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 43
n. 28 del 12 settembre 2005 adottata previa acquisizione
dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione,
delle competenti strutture di cui all’articolo
29 della legge regionale n. 44/2003, nonché del tavolo
di concertazione Giunta regionale – Enti Locali;

Visto il parere favorevole con osservazioni della IV^
commissione consiliare “Sanità” e della VI^ commissione
consiliare “Territorio e Ambiente” espresso nella
seduta congiunta del 6 ottobre 2005;
Ritenuto di non accogliere le osservazioni espresse
dalle commissioni consiliari;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie
locali espresso nella seduta del 20 ottobre 2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1129
del 21 novembre 2005 che approva il regolamento di
attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale
3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure
preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione
dei lavori in quota in condizioni di sicurezza;

EMANA

il seguente Regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo
82, comma 16 della l.r. 1/2005, defi nisce istruzioni
tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare
nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi
riferiti a nuove costruzioni o ad edifi ci esistenti al fi ne
di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla
copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori
in condizioni di sicurezza.

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, ai sensi dell’articolo
82, comma 14 della l.r. 1/2005, agli interventi
riguardanti le coperture sia di edifi ci di nuova costruzione
che di edifi ci esistenti, di qualsiasi tipologia e
destinazione d’uso.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria,
ivi compresi quelli previsti dall’articolo 79, comma 2,
lettera a) della l.r. 1/2005, relativamente alla copertura di
edifi ci esistenti.
3. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi
di cui al comma 1 qualora riguardino le coperture
di edifi ci di proprietà comunale; in questi casi la verifi ca
circa l’applicazione dell’articolo 82, comma 14 della l.r.
1/2005 è affi data al responsabile del procedimento di cui
all’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge
quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modifi cata
con legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Nella elaborazione dei progetti e nella realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 3 deve essere
prevista l’applicazione di misure preventive e protettive
di cui alla sezione II, per la porzione di copertura interessata
dal progetto.

Art. 3
Definizioni
1. Ai fi ni del presente regolamento si intende:
a) per copertura, la delimitazione superiore dell’involucro
edilizio fi nalizzata alla protezione dello stesso
dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante
e da un manto di copertura; la copertura assume
diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato
per la struttura o per il manto superfi ciale, sia alla confi -
gurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza,
a cupola;
b) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto
che un operatore deve compiere internamente od esternamente
al fabbricato per raggiungere il punto di accesso
alla copertura;
c) per accesso alla copertura, il punto, raggiungibile
mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento
in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali
ed utensili da lavoro sulla copertura;
d) per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura,
la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su
tutta la superfi cie delle coperture in oggetto di progettazione;
e) per elaborato tecnico della copertura, il documento
contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche,
certifi cazioni di conformità e quanto altro è necessario ai
fi ni della prevenzione e della protezione dai rischi per la
caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono
lavori riguardanti la copertura;
f) per apprestamenti, le opere provvisionali necessarie
ai fi ni della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti,
impalcati, parapetti, andatoie, passerelle;
g) per sistema di arresto caduta, il sistema di protezione
individuale contro le cadute dall’alto comprendente
un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di
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collegamento ai fi ni dell’arresto caduta secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN 363;
h) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro
le cadute dall’alto, il dispositivo atto ad assicurare una
persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire
o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto
secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;
i) per dispositivo di ancoraggio , l’elemento o la serie
di elementi o componenti contenente uno o più punti di
ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI
EN 795;
l) per punto di ancoraggio, l’elemento a cui il dispositivo
di protezione individuale può essere applicato dopo
l’installazione del dispositivo di ancoraggio secondo
quanto previsto dalla norma UNI EN 795;
m) per ancoraggio strutturale, l’elemento o gli elementi
fi ssati in modo permanente ad una struttura, a
cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un
dispositivo di protezione individuale ai sensi della norma
UNI EN 795;
n) per linea di ancoraggio, la linea fl essibile tra ancoraggi
strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione
individuale ai sensi della norma UNI EN 795;
o) per gancio di sicurezza da tetto, l’elemento da
costruzione posto sulla superfi cie di un tetto a falde per
assicurare le persone e per fi ssare carichi principalmente
utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti
secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517.

Capo II
Istruzioni tecniche
Sezione I

Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura
Art. 4
Adempimenti
1. La conformità del progetto alle misure preventive
e protettive indicate nella sezione II è attestata dal progettista
all’atto di inoltro:
a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite
a varianti in corso di opera che comportano la sospensione
dei relativi lavori;
b) delle denunce di inizio dell’attività, anche riferite a
varianti in corso d’opera che comportano la sospensione
dei relativi lavori;
c) delle varianti in corso d’opera, che non comportano
la sospensione dei relativi lavori, ai sensi dell’articolo
83, comma 12 della l.r. 1/2005.
2. L’attestazione del progettista è corredata dall’elaborato
tecnico della copertura di cui all’articolo 5,
redatto in conformità alle misure preventive e protettive
previste alla sezione II.
3. In caso di istanze di sanatoria di cui all’articolo
140 della l.r. 1/2005, la conformità delle opere realizzate
sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui
alla sezione II, è attestata dal professionista abilitato
in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto
l’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 5.
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba
essere certifi cata l’abitabilità o l’agibilità ai sensi della
vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al
momento del deposito in comune dell’attestazione di cui
all’articolo 86, comma 3 della l.r. 1/2005, allega la certifi
cazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura
alle misure preventive e protettive di cui alla sezione
II e consegna copia del fascicolo dell’opera, ove ne sia
prevista la redazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili), da ultimo modifi cato con
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 5
Elaborato tecnico della copertura
1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in
fase di progettazione; a tale adempimento provvede il
coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 4 del
d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale fi gura non sia
prevista, il progettista dell’intervento.
2. L’elaborato tecnico della copertura è completato
entro la fi ne dei lavori e, solo in caso di varianti in corso
d’opera che interessino la copertura, aggiornato durante
il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo
5 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale
fi gura non sia prevista, il direttore dei lavori.
3. Per i lavori affi dati dai soggetti di cui all’articolo
2, comma 2 della l.109/1994, l’elaborato tecnico della
copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
16, comma 5 della legge 109/1994.
4. L’elaborato tecnico della copertura, in relazione
alle diverse fattispecie di cui all’articolo 6, deve avere i
seguenti contenuti:
a) elaborati grafi ci in scala adeguata in cui sono indicate
le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli
accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione
dei lavori di copertura;
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali,
nella quale sia evidenziato in modo puntuale il
rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla
sezione II; nel caso di adozione di misure preventive
e protettive di tipo provvisorio di cui all’articolo 7,
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comma 4, la relazione deve esplicitare le motivazioni
che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente,
nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative
previste nel progetto;
c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando
il punto di accesso e la presenza di eventuali
dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di
sicurezza da tetto, specifi cando per ciascuno di essi la
classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed
il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
d) relazione di calcolo, redatta da un professionista
abilitato, contenente la verifi ca della resistenza degli
elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse
dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fi ssaggio;
e) certifi cazione del produttore di dispositivi di ancoraggio,
linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto
eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795
ed UNI-EN 517;
f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante
la corretta installazione di eventuali dispositivi di
ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da
tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona
tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti
di cui alle lettere c) e d);
g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio,
linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto
installati, con eventuale documentazione fotografi ca;
h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi
di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza
da tetto installati.

Art. 6
Adempimenti collegati all’elaborato tecnico
della copertura
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 4, gli
adempimenti sono i seguenti:
a) per le istanze di permesso di costruire, per le
denunce di inizio dell’attività, nonché per le varianti in
corso d’opera che comportino la sospensione dei relativi
lavori, l’elaborato tecnico della copertura deve avere
almeno i contenuti minimi di cui all’articolo 5, comma
4, lettere a) e b);
b) per le istanze di sanatoria di cui all’articolo 140
della l.r. 1/2005, comprendenti interventi eseguiti sulle
coperture, l’elaborato tecnico della copertura deve avere
i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a), b),
c), d), e) ed f);
c) in sede di deposito della certifi cazione di abitabilità
o agibilità, l’elaborato tecnico della copertura deve
avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4, lettere
a), b), c), d), e) ed f);
2. Per le varianti in corso d’opera che non comportino
la sospensione dei relativi lavori di cui all’articolo
83, comma 12 della l.r. 1/2005, nonché in tutti i casi
in cui non siano state apportate modifi che al progetto
contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all’ultima
variante comportante la sospensione dei relativi lavori,
la conformità delle opere eseguite sulle coperture alle
misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certifi
cata dal direttore dei lavori, o da altro professionista
abilitato, unitamente alla comunicazione di ultimazione
dei lavori.
3. L’elaborato tecnico della copertura, completo di
tutta la documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, è
consegnato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori
oppure, nei casi in cui tale fi gura non sia prevista, dal
direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o altro
soggetto avente titolo.
4. L’elaborato tecnico della copertura deve essere
messo a disposizione dei soggetti interessati, quali
imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di
ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture,
aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali
delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato
al nuovo proprietario o avente titolo.
5. L’elaborato tecnico della copertura costituisce
parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b) del d.lgs. 494/96, nei casi in cui ne sia prevista
la redazione.

Sezione II
Misure preventive e protettive

Art. 7
Criteri generali di progettazione
1. Nei casi di cui all’articolo 2, sono progettate e
realizzate misure preventive e protettive al fi ne di poter
eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura
in condizioni di sicurezza; tale misure preventive e
protettive sono fi nalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura;
b) l’accesso alla copertura;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.
2. Percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente.
3. Il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione
sulle coperture devono essere garantiti attraverso
elementi protettivi permanenti.
4. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di
tipo permanente, nell’elaborato tecnico della copertura di
cui all’articolo 5 devono essere specifi cate le motivazioni
in base alle quali tali misure risultano non realizzabili;
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devono altresì essere progettate e documentate le misure
di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Art. 8
Percorsi di accesso alla copertura
1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere
interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori,
dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni
di sicurezza.
2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario:
a) che gli ostacoli fi ssi, che per ragioni tecniche non
possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e,
se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) che sia garantita una illuminazione di almeno venti
lux;
c) che sia previsto un dimensionamento in relazione
ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili
ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una
larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito
dell’operatore.
3. E’ altresì necessario che:
a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il
vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto;
b) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati
con scale fi sse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza
di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fi sse,
scale retrattili, scale portatili.
4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere
individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni
prescelte.
5.I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite:
a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certifi cati anche per il
trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti.

Art. 9
Accessi alla copertura
1. La copertura deve essere dotata almeno di un
accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio
ed il trasferimento di un operatore e di materiali
ed utensili in condizioni di sicurezza.
2. In particolare un accesso interno deve possedere le
seguenti caratteristiche:
a) ove sia costituito da una apertura verticale, la
stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri ed
un’altezza minima di 1,20 metri;
b) ove sia costituito da una apertura orizzontale od
inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili
ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se
di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio
deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superfi cie
non inferiore a 0,50 metri quadrati;
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono
presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema
di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro.

Art. 10
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture
1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire
dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza
per i lavori di manutenzione mediante elementi protettivi,
quali:
a) parapetti;
b) linee di ancoraggio;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) passerelle o andatoie per il transito di persone e
materiali;
e) reti di sicurezza;
f) impalcati;
g) ganci di sicurezza da tetto.
2. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o
ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi
spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino
non installabili per le caratteristiche delle coperture.

Capo III
Norme finali

Art. 11
Decorrenza
1. Ai sensi dell’articolo 82, comma 16 della l.r.
1/2005 i comuni entro il termine di centoventi giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento adeguano
i propri regolamenti edilizi allo stesso; in caso di mancato
adeguamento nei termini, il presente regolamento è
direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei
regolamenti edilizi comunali in contrasto.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Uffi -
ciale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 23 novembre 2005



Link: Bollettino Regione Toscana


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